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Sicurezza degli apparecchi a gas: aggiornata la legislazione

02 aprile 2019

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In attuazione della legge delega 163/2017 sono arrivate le disposizioni di adeguamento alle norme del regolamento 2016/426/Ue sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Sebbene il regolamento europeo del 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi sia già pienamente efficace negli Stati membri, occorreva implementare alcune disposizioni in particolare in materia di vigilanza e sanzioni.

Così il Dlgs 21 febbraio 2019 n.23 (in vigore dal 10 aprile 2019) ha modificato la storica legge 1083/1971. In particolare è stata riscritta la disciplina della vigilanza in materia, demandata in linea generale al Ministero dello Sviluppo economico, mentre i controlli sugli apparecchi e gli accessori sono demandati allo stesso Dicastero economico insieme al Ministero dell’interno in coordinamento tra loro e con le Camere di commercio.

Ridefinito anche l’apparato sanzionatorio che colpisce i fabbricanti, gli importatori e i distributori di apparecchi che bruciano carburanti gassosi non conformi al regolamento 2016/426/Ue. La novità è la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in luogo delle sanzioni penali, pertanto l’articolo 3 del Dlgs 23/2019 detta un regime transitorio che regola il passaggio con riferimento ai procedimenti penali in corso.

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Fonte: www.reteambiente.it