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Obbligo in etichetta della sede di stabilimento

07 giugno 2017

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Il Consiglio dei ministri del 17 marzo ha approvato lo schema di decreto attuativo che reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento sulle etichette dei prodotti alimentari.

In attuazione di tale delega, lo schema di decreto legislativo proposto prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, l’indicazione obbligatoria sull’etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Ulteriore obiettivo della presente proposta normativa, è quello di provvedere ad un sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni stabilite dal medesimo provvedimento, con competenze in carico al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La mancata indicazione della sede di stabilimento prevedrà una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 18.000 euro a seconda delle fattispecie contestate, con competenza esclusiva in carico all’ICQRF.

Fonte: www.sicurezzaalimentare.it