Il diritto dell’Unione non osta a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale.
Tuttavia, dato che l’accesso alla giustizia dev’essere garantito, il consumatore può ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare e non deve essere costretto a servirsi dell’avvocato.
Questo il senso della sentenza del 13 giugno 2017 resa nella causa C-75/16.
Fonte: www.ilsole24ore.com