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20 gennaio 2017

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FACILE, VELOCE E CONVENIENTE!

Semplice procedura 
Avviare una Conciliazione è sorprendentemente semplice: basta inviare la domanda di mediazione presso la Camera di commercio nel luogo del giudice territorialmente competente. Da quel momento è la Camera di commercio che si occuperà di contattare l'altra parte e curare tutti gli aspetti organizzativi fino alla data dell’incontro e, nel caso raggiungano l’accordo, le parti potranno firmare un accordo che avrà la stessa efficacia di un contratto. 

Tempi brevi 
Dopo aver verificato la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro, l’ufficio di Conciliazione individua il conciliatore, provvede a tutte le comunicazioni necessarie e fissa un primo incontro preliminare durante il quale il mediatore verifica con le parti, la possibilità di proseguire con l’incontro di mediazione. I tempi sono rapidi: in media, per risolvere una controversia occorrono circa 47 giorni dall'invio della richiesta, e nella maggior parte dei casi è sufficiente un solo incontro di Conciliazione. 

Costi contenuti 
Le spese di Conciliazione variano a seconda del valore della lite e devono essere versate prima dell’inizio dell’incontro di mediazione vero e proprio. È prevista una riduzione dei costi per casi in cui la mediazione sia prescritta dal giudice e la gratuità del servizio per i soggetti non abbienti che nel procedimento giudiziario, avrebbero diritto al patrocinio gratuito. 

Riservatezza garantita 
Il procedimento di Conciliazione è sinonimo di riservatezza. Tutte le informazioni legate al caso, sia quelle emerse nel corso dei colloqui con il conciliatore, sia tutte le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’incontro di Conciliazione non possono essere registrate né verbalizzate. Il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro devono firmare un documento dove si dichiara che i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento di Conciliazione non saranno divulgati. Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza nel corso della Conciliazione.