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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Norme di comportamento per i Conciliatori

Le norme di comportamento per i conciliatori sono ispirate al codice deontologico approvato dall’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane. 

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

  1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
  2. Il conciliatore deve comunicare [1] qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza [2] e imparzialità [3] o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità [4]. Il conciliatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale;le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
  3. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
    1. le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
    2. il ruolo del conciliatore e delle parti;
    3. gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
  4. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
  5. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti. 
  6. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge. 

 
[1] Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

[2] Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti. 

[3] Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.  

[4] Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.

Data di pubblicazione 20/10/2016 10:32
Data di aggiornamento 20/10/2016 10:33