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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Conciliazione e mediazione: le differenze

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La giustizia italiana è lenta e legata ad una  grande quantità di procedimenti che occupano le aule giudiziarie, per questo motivo da diversi anni il legislatore ha pensato di spostare la risoluzione delle controversie a sedi diverse dalle aule di giustizia: ad esempio, con la negoziazione assistita, le parti devono tentare di addivenire ad un accordo bonario grazie alla collaborazione dei difensori; con la mediazione civile, invece, l’esame della disputa è rimessa ad un organo terzo e imparziale, il mediatore appunto, il quale, valutate le circostanze concrete, deve tentare di risolvere la questione evitando di andare in tribunale. In pratica, la legge cerca di favorire la conciliazione delle parti.

Conciliazione e mediazione, sebbene tendano allo stesso obiettivo, non sono la stessa cosa.

 

Mediazione: cos’è?

L’ordinamento giuridico italiano conosce almeno due tipi di mediazione: quella civile obbligatoria e quella che fa riferimento all’attività del mediatore in affari.

 

Mediazione civile: cos’è?

 La mediazione civile obbligatoria è un istituto relativamente recente introdotto dalla legge per evitare il ricorso immediato ai tribunali. Il mediatore, in questo caso, non deve invitare le parti a concludere un affare, bensì a risolvere bonariamente la controversia insorta. Il mediatore deve trovare una soluzione al conflitto, favorendo la riconciliazione delle parti, in moda da evitare che le stesse possano andare in tribunale. Se si va in tribunale senza aver prima tentato la mediazione nei casi tassativamente previsti dalla legge, il giudice sospenderà il processo e darà un termine entro il quale adire il mediatore territorialmente competente per la risoluzione della controversia.

 

Mediatore: chi è?

Secondo il codice civile il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad esse da alcun rapporto giuridico. La figura del mediatore delineata dal codice è quella  di un “intermediario” tra soggetti che intendono pervenire ad un accordo. Questa funzione può essere svolta dal mediatore su incarico di una delle parti oppure spontaneamente; in entrambi i casi, comunque, il mediatore svolge un’attività autonoma, indipendente e imparziale rispetto alle parti dell’affare. Classico mediatore è quello che opera nel campo immobiliare: in questo caso, la sua attività consiste nel mettere in relazione venditore e acquirente, favorendo l’esito positivo della trattativa.

Per fare il mediatore la legge prevedeva la necessaria iscrizione in un apposito ruolo degli agenti d’affari in mediazione tenuto dalla Camere di commercio. Oggi questo ruolo è stato soppresso, ma rimane l’obbligo di possedere i requisiti professionali, morali e di indipendenza necessari all’esercizio di questa delicata professione. In difetto, il mediatore non ha diritto ad alcuna provvigione, anche se avrà correttamente messo in relazione le parti e fatto concludere loro l’affare.

 

Questi requisiti vanno autocertificati e segnalati mediante Scia alla Camera di commercio competente, contestualmente all’inizio dell’attività, tramite lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di residenza.

 

Conciliazione: cos’è?

Molto simile alla mediazione civile è la conciliazione: ciò che accomuna questi due istituti è lo scopo, che per entrambi è quello di giungere ad una conclusione pacifica della controversia. Sia la mediazione che la conciliazione, in pratica, tendono ad evitare di andare in giudizio (o di proseguirlo, se il tribunale è già stato adito) grazie all’intervento di una figura che cerca il compromesso tra le parti.

 

Conciliazione e mediazione: differenze

Ci sono delle differenze tra conciliazione e mediazione.

 Innanzitutto, come già detto, la mediazione civile è stata resa obbligatoria nei casi previsti dalla legge (controversie in materia di successione, di assicurazione, condominiali, ecc.): in gergo tecnico, si dice che la mediazione è condizione di procedibilità, nel senso che non si può andare in tribunale senza prima aver tentato di giungere ad una soluzione davanti al mediatore. La mediazione, inoltre, deve svolgersi necessariamente davanti ad un soggetto terzo ed imparziale diverso dal giudice. In genere, il mediatore è un professionista che, a seguito della frequentazione di appositi corsi di formazione, è specializzato nella risoluzione bonaria delle controversie. La conciliazione, invece, rappresenta spesso una fase di un giudizio già instaurato; da ciò derivano due conseguenza importanti:

  • la prima è che, tecnicamente, la conciliazione non è condizione di procedibilità come la mediazione; anzi, al contrario, spesso occorre proprio che sia stato adito il giudice per poter procedere alla conciliazione;
  • la seconda, naturale corollario della prima, è che l’attività di conciliazione è svolta da una persona terza e imparziale la quale, se si è già in tribunale, coincide con il giudice stesso. In altre parole, quando la conciliazione è prevista dalla legge come fase del processo, occorre prima fare ricorso al tribunale; dopodiché, sarà il giudice stesso a proporre la conciliazione. Esempi classici di conciliazione all’interno di un processo già instaurato sono quelli che caratterizzano le controversie in materia di lavoro e i giudizi davanti al giudice di pace.

La principale differenza tra conciliazione e mediazione, quindi, sta nel fatto che la prima è prevista anche come tentativo di risoluzione bonaria della controversia all’interno di un giudizio già instaurato, mentre la mediazione si svolge sempre al di fuori di esso, non davanti ad un giudice ma davanti ad altro soggetto in grado di garantire imparzialità. Ciò non significa, però, che la conciliazione sia sempre giudiziale: il codice di procedura civile prevede diversi casi in cui la persona che ritiene di essere stata lesa nei propri diritti, anziché ricorrere direttamente in tribunale, convochi la controparte davanti ad un organismo terzo (ad esempio, la commissione di conciliazione) per cercare di raggiungere una soluzione bonaria.

Fonte: www.laleggepertutti.it

Data di pubblicazione 11/12/2018 15:45
Data di aggiornamento 11/12/2018 15:57