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REGOLAZIONE DEL MERCATO

Locazioni brevi: obblighi degli intermediari

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Se state cercando casa per una trasferta di poche settimane e volete appoggiarvi ad un’agenzia immobiliare in modo che sia lei a trovarvi il posto ideale oltre che ad occuparsi delle pratiche burocratiche, l’intermediario vi consiglierà la locazione breve, cioè quel tipo di contratto riservato alle persone fisiche al di fuori dall’esercizio dell’attività di impresa che ha una durata non superiore ai 30 giorni e per il quale non esiste un obbligo di registrazione se non stipulati per atto pubblico o scrittura privata autentica. 

Chi esercita l’attività di intermediazione immobiliare, però, ha degli obblighi informativi e fiscali quando interviene su questo tipo di contratti. Di seguito le novità per gli intermediari sulle locazioni brevi. 

  • la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti per il loro tramite;
  • la trattenuta del 21% del canone se gli intermediari intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi.

Questi vincoli vanno rispettati anche se l’intermediario si serve di altri mediatori quale, ad esempio, un sito online di affitti.

Non tutti gli intermediari che intervengono in una locazione breve hanno l’obbligo di comunicare i dati del contratto all’Agenzia delle Entrate. Il vincolo esiste solo per chi ha prestato consulenza nella fase di perfezionamento del contratto. Inoltre, i dati non devono essere trasmessi in caso di recesso del contratto. Se il recesso avviene successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la notifica. Chi non rispetta gli obblighi degli intermediari sulla trasmissione dei dati rischia una sanzione tra 250 e 2.000 euro. La sanzione si riduce della metà se la comunicazione viene inviata o corretta entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Non viene applicata se i dati mancanti o non corretti riportati sono responsabilità del locatore.

La ritenuta si applica sull’importo complessivo dovuto al locatore, compresa la provvigione che il locatore deve corrispondere all’intermediario e senza l’abbattimento forfettario del 5% applicato nel regime di tassazione ordinaria dei canoni.  Se la ritenuta non viene operata, l’intermediario rischia una sanzione amministrativa pari al 20% della somma non trattenuta. C’è, comunque, la possibilità del ravvedimento operoso per sanare la situazione.

Tra gli obblighi degli intermediari sulle locazioni brevi c’è anche quello di operare la ritenuta fiscale al momento del pagamento al beneficiario del canone d’affitto. Si considera effettuata in questi due modi:

  • come ritenuta di imposta quando il locatore sceglie la cedolare secca come regime di tassazione. Il locatore trova, in questa soluzione, un’alternativa a Irpef e alle addizionali sui redditi derivanti da locazione;
  • come ritenuta d’acconto quando il locatore non sceglie l’opzione della cedolare secca.

La ritenuta d’acconto o d’imposta va versata con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. Comunque, è possibile versare l’importo complessivo di tutte le ritenute operate in ogni mese. Il codice tributo stabilito dall’Agenzia delle Entrate da segnare sul modello F24 e il 1919. 

Tra gli obblighi degli intermediari che intervengono nel perfezionamento dei contratti di locazioni brevi c’è anche quello di conservare i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate e quelli relativi ai pagamenti incassati per tutto il periodo che prevede la notifica di un avviso di accertamento. Nello specifico:

  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si doveva presentare la dichiarazione, quando la stessa è stata omessa o dichiarata nulla.

Fonte: www.laleggepertutti.it

Data di pubblicazione 18/04/2018 09:48
Data di aggiornamento 18/04/2018 11:14